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NFT: il nuovo standard ERC 721-C e la protezione del copyright

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Gli NFT come opere d’arte

I non fungible token (“NFT”) sono gettoni digitali caratterizzati da ID unici registrati sulla blockchain a cui sono tipicamente associati opere d’arte ed eventualmente diritti correlati. Ciò ha consentito di introdurre un concetto importante nel mondo delle opere digitali: la c.d. scarsità digitale. Se quindi è vero che due immagini digitali sono o sembrano identiche (si immagini ad una foto scattata col telefono e ad uno screenshot preso sul telefono della medesima foto), gli NFT hanno introdotto la possibilità, anche nell’universo digitale, di distinguere tra opera originale e copia.

Opere d’arte e Copyright

I sistemi giuridici moderni proteggono, seppure con diverse sfaccettature, l’autore di una opera creativa. La legge d’autore italiana protegge sia l’aspetto “umano” dell’autore, riconoscendo la tutela del diritto morale, sia l’aspetto “materiale”, tramite la protezione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. Quest’ultimo rappresenta invece il cuore del concetto di “copyright” conosciuto dal mondo anglosassone.

Sulla base della legge italiana è pertanto previsto che l’autore sia l’unico (salvo alcune eccezioni) soggetto legittimato ad esercitare una serie di diritti di tipo economico sull’opera, come il diritto di riprodurla, condividerla, tradurla, ecc.

All’autore è tuttavia concessa la facoltà di cedere uno o più diritti di sfruttamento economico tramite il meccanismo della concessione in licenza. In questo modo, sebbene il diritto morale rimanga necessariamente in capo all’autore, un soggetto terzo può diventare titolare, ad esempio, del diritto di riprodurre l’opera artistica anche senza esserne l’autore.

La concessione in licenza dell’opera a fronte di un corrispettivo rappresenta uno degli strumenti di monetizzazione più importanti in mano all’autore. Di contro la circolazione di opere senza la remunerazione dell’autore rappresenta per questo un danno importantissimo, in grado altresì di bloccare la crescita del mercato artistico (gli autori non sono molto invogliati a creare se non possono monetizzare in sicurezza).

La gestione delle royalties degli NFT

La capacità degli NFT di creare unicità digitale, ossia di identificare un’opera digitale come quella originaria e proveniente dal suo autore, ha contribuito notevolmente alla capacità di garantire un riconoscimento economico per lo sfruttamento delle opere digitali.

Tipicamente, infatti, agli NFT sono riconosciute delle royalties, ossia un compenso destinato al creatore dell’opera ogniqualvolta il NFT è venduto e determinata in percentuale al prezzo di vendita.

Tuttavia, solitamente l’ammontare delle royalties associate agli NFT è determinato dal marketplace sul quale queste sono vendute. Saranno infatti i suoi smart contract che regolano il trasferimento del NFT, il pagamento del prezzo e la trasmissione delle royalties all’autore.

Lo standard ERC 721-C

Lo standard Ethereum Request for Comment 721-C (“ERC 721-C”) consiste in un nuovissimo standard per la creazione di NFT sulla blockchain di Ethereum, o meglio di una modifica allo standard classico ERC 721, che è stato sviluppato da un game development studio dal nome di Limit Break.

L’ERC 721-C consente di gestire le royalties direttamente a livello di smart contract, concedendo quindi all’autore totale libertà nella predisposizione delle royalties legate ai propri NFT. Ciò può riguardare non solo l’ammontare (potenzialmente impostabile dallo 0% al 100% del valore del prezzo di rivendita del NFT), ma anche le condizioni e le modalità per il pagamento. In questo modo l’autore potrebbe condividere parte delle royalties con i primi che hanno acquistato o mintato il NFT oppure potrebbe limitare il pagamento delle royalties solo a certe condizioni (ad esempio solo quando il prezzo di rivendita è più alto del prezzo originale).

Il risultato è pertanto quello di rimettere la gestione delle royalties direttamente nelle mani degli autori di NFT, limitandone il controllo da parte dei marketplace.

ERC 721-C e il diritto d’autore

L’ingresso dello standard ERC 721-C offre sicuramente molti spunti di riflessione in merito all’evoluzione del mercato NFT. La spinta del mercato, quanto meno nella sua fase di crescita, è stata fortemente legata ai marketplace, alcuni dei quali sono infatti cresciuti in maniera incredibile. Trattandosi di un mercato nuovo e globale, il rapporto tra marketplace e autori di NFT non è stato trattato in modo specifico dalla legge. Tuttavia, un’importante fonte normativa è da ravvisarsi nelle leggi a protezione del diritto d’autore, in particolare a valle del recepimento della c.d. Direttiva Copyright (Direttiva UE/2019/790).

In particolare, oltre alle norme che regolano gli adempimenti e responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione online (tra cui potrebbero figurare i marketplace), rileva la modifica apportata all’art. 107, c. 2 della Legge d’Autore. Questo prevede che in caso di cessione in licenza o trasferimento di diritti esclusivi per lo sfruttamento delle opere da parte degli autori, a questi deve essere riconosciuta una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti e commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.

L’approccio del legislatore della Direttiva Copyright è stato quindi quello di innalzare il livello di tutela degli autori, sia dal punto di vista di rispetto del copyright da parte delle piattaforme digitali (ad esempio con espliciti obblighi di assunzione di licenze da parte degli autori), sia mediante la previsione di forme di congrua remunerazione in caso di licenza.

In questo senso l’ingresso del nuovo standard ERC 721-C rappresenta una forma di protezione insita direttamente nello strumento tecnologico adottato (il NFT appunto). Questa non solo non si scontra con la ratio delle recenti norme in materia di diritto d’autore, bensì ne rappresenta al meglio lo spirito, consentendo agli autori stessi di meglio determinare il proprio congruo compenso e le relative condizioni.

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