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Diritto e crypto – Il diritto di recesso nel regolamento MiCA e rischio di volatilità delle valute virtuali

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Il diritto di recesso nel regolamento mica

Il regolamento in materia di mercati in criptoattività (il “MiCA”) contiene una disposizione particolarmente importante e di considerevole impatto nell’art. 13, dedicato al diritto di recesso. Questo consiste nella facoltà riconosciuta in capo all’acquirente di un token diverso dai token collegati ad attività e token di moneta elettronica — quindi, ad esempio, uno utility token — di riottenere quanto versato in sede acquisto del token stesso, spese incluse (si pensi alle c.d. gas fees).

Tale facoltà può essere esercitata entro 14 giorni dal momento in cui si è prestato il consenso all’acquisto del token. A partire dalla data di comunicazione dell’intenzione di recedere da parte dell’acquirente, l’offerente o prestatore di servizi che colloca il token ha un termine massimo di 14 giorni per la restituzione delle somme versate dall’acquirente.

Limite alla negoziabilità

Il diritto di recesso non opera qualora il token sia stato ammesso alla negoziazione prima dell’acquisto da parte dell’utente che intende recedere. In tal caso, infatti, il prezzo del token è soggetto alla fluttuazione dovuta ai movimenti di mercato.

(Crypto) valuta e ammontare del rimborso

L’art. 13, co. 2 del MiCA prevede che il rimborso debba essere effettuato utilizzando il medesimo mezzo di pagamento utilizzato dall’utente per compiere l’operazione iniziale. Per quanto tale disposizione appaia chiara nel distinguere tra bonifici e pagamenti tramite carta, più complessa risulta la distinzione tra pagamenti in FIAT e in valuta virtuale. In tal caso si potrebbe pensare, come da taluni suggerito , di fare riferimento alla valuta in cui è denominato il prezzo originale del bene (i.e. del token). Qualora il prezzo originale sia denominato in valuta FIAT ma il pagamento sia stato effettuato tramite una valuta virtuale di equivalente valore, si potrebbe argomentare che l’ammontare del rimborso in sede di recesso debba essere calcolato tenuto conto del prezzo espresso in valuta FIAT, anche qualora il rimborso sia effettuato tramite valuta virtuale.

Più tipicamente, tuttavia, il prezzo dei token è espresso in valuta virtuale (solitamente la criptovaluta nativa della chain su cui poggia il token). In tal caso, accettando l’approccio proposto come soluzione interpretativa, si pone comunque una ulteriore complessità legata alla volatilità delle valute virtuali.

Si pensi all’acquisto di uno utility token al prezzo di 1 ETH. Dopo 14 giorni (o addirittura 28) il valore di ETH potrebbe essere diminuito o aumentato, e così il suo purchase power. La conseguenza è che, all’atto della restituzione del prezzo (nel nostro esempio 1 ETH), l’acquirente e l’offerente o prestatore di servizi che colloca il token si fanno sostanzialmente carico di un rischio legato proprio alla fluttuazione dell’ETH.

Ora, il tema che si pone è il seguente: l’offerente o il prestatore di servizi che colloca il token ha un obbligo di restituire il medesimo ammontare denominato nella valuta virtuale spesa per l’acquisto oppure un ammontare equivalente al purchase power calcolato al momento dell’acquisto del token?

Ripensando a quanto avviene normalmente con le valute FIAT, sarebbe logico pensare che l’offerente o promotore sia tenuto a rimborsare l’esatto ammontare versato dall’acquirente in sede di acquisto e nella medesima valuta virtuale, indipendentemente dal suo purchase power. Nel nostro esempio di sopra, quindi, vi sarebbe un obbligo di versare 1 ETH, indipendentemente dall’andamento del suo valore sul mercato.

Tuttavia, in tal caso rimane comunque irrisolto un importante elemento di rischio per le parti. Al momento del rimborso del prezzo, infatti, l’acquirente potrebbe riceve un ammontare avente purchase power maggiore o inferiore a quanto speso in origine, di fatto subendo una perdita che il meccanismo del recesso dovrebbe tipicamente annullare (infatti il MiCA prevede che l’acquirente sia altresì rimborsato dei costi, proprio al fine di renderlo del tutto immune da perdite conseguenti all’acquisto del token). Dunque, come si potrebbe agire su tale questione?

Dovere di informazione sul rischio

Il diritto europeo in materia di protezione dei consumatori pone particolare attenzione agli obblighi informativi in capo ai venditori e promotori. Tali doveri sono in particolare legati al fatto che il consumatore è un soggetto sostanzialmente in difetto informativo rispetto al bene oggetto di scambio. Il medesimo approccio è adottato nel MiCA rispetto all’offerta, collocamento e promozione di cripto-attività. Si pensi, tra gli altri, agli obblighi relativi alle comunicazioni di marketing (ad es. art. 7 del MiCA).

In questo contesto si pone il fondamentale obbligo di redazione, trasmissione alle autorità di vigilanza e pubblicazione del white paper. Questo consiste sostanzialmente in un documento descrittivo della cripto-attività offerta, in cui vengono fornite molteplici informazioni in merito al prodotto, all’offerente o emittente, al relativo progetto, all’offerta, ecc.

Nel white paper sono altresì inseriti diversi disclaimer relativi ai rischi in cui gli acquirenti possono incorrere acquistando il token. Tra questi rileva il rischio di perdita di valore del token (o di parte di esso), di cui l’offerente ha un obbligo informativo ai sensi dell’art. 5, co. 5, let. a) del MiCA. La ratio, piuttosto chiara, si basa proprio sulla forte volatilità dei token, in particolare di quelli appena immessi sul mercato, che spesso soffrono di bassa liquidità.

Considerato quanto sopra, accanto ad un rischio relativo alle fluttuazioni del token offerto, sembra esserci anche un rischio in sede di recesso ex art. 13 del MiCA legato alle fluttuazioni delle valute virtuali. Poiché nel contesto del white paper l’offerente o il prestatore di servizi che colloca il token ha un obbligo di informare l’acquirente, tra le altre cose, in merito ai rischi — v. art. 5, co. 1, let. i) — potrebbe essere ragionevole pensare che tale obbligo si estenda anche all’informazione che in sede di rimborso della valuta virtuale spesa per l’acquisto del token il valore della medesima si sia ridotto. Per quanto tale interpretazione non risolva del tutto il problema legato all’ammontare che deve essere restituito all’acquirente in sede di recesso, sembra quanto meno logico che, conformemente alla generale volontà di protezione dei consumatori, questi siano informati a tutto tondo dei rischi a cui vanno incontro.

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